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Dichiarazioni dei Redditi 2018, i modelli pronti all’uso

lentepubblica.it • 16 Gennaio 2018

modd18Con sei distinti provvedimenti, sono state approvate, insieme alle relative istruzioni, le versioni definitive dei modelli Cu, 730, Iva (ordinario e base), Iva 74 bis, nonché 770 e Cupe che, a differenza degli altri, saltano il tirocinio e arrivano online direttamente in bella copia.


 

Si apre, così, ufficialmente la stagione dichiarativa 2018.

 

Certificazione unica: novità e aggiornamenti

 

Ufficiali i modelli Cu (ordinario e sintetico) riguardanti la certificazione dei redditi di lavoro dipendente equiparati e assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi, relativi al periodo d’imposta 2017, del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT, corredati dalle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione (provvedimento 15 gennaio 2018).

 

Ecco le novità più importanti:

 

 

  • nuova certificazione per gestire le locazioni brevi, (articolo 4, Dl 50/2017) – i soggetti residenti in Italia, che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi connessi a questi tipi di contratti o qualora intervengano nel pagamento di dette somme, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della certificazione
  • la sezione riguardante i premi di risultato è stata aggiornata per tener conto delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017 (da 2mila a 3mila euro, l’ammontare soggetto a imposta sostitutiva)
  • implementata la sezione riguardante i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione (articolo 51 del Tuir), introducendo, in caso di conguaglio, l’indicazione dei dati distinti per ciascuna Certificazione unica conguagliata
  • inserita una casella (613) da barrare – compensi non aventi carattere fisso e continuativo – per permettere una migliore gestione del personale comandato presso altre Amministrazioni, per consentire al sostituto d’imposta principale di tenere conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio dei compensi erogati dai sostituti che hanno corrisposto somme non aventi carattere fisso e continuativo.

 

 

Dichiarazione semplificata, modello 730

 

In rete da prima di Natale, anche la bozza del 730 diventa definitiva – non senza qualche aggiustamento apportato dalla legge di bilancio 2018. È disponibile da oggi – sul sito – il nuovo modello, con relative istruzioni, approvato con il provvedimento 15 gennaio 2018, per assolvere gli obblighi fiscali, ai fini Irpef, senza fare calcoli e con la possibilità di ricevere automaticamente l’eventuale rimborso in busta paga.

 

Di seguito evidenziamo le maggiori novità:

 

 

  • aggiornata la scadenza per la presentazione o l’invio del 730/2018, che slitta al 23 luglio – prima era il 7 – data quest’ultima che però resta valida per la presentazione al sostituto d’imposta
  • cambiate le istruzioni ai quadri B, D e F e modificati i righi F7 ed F8 del quadro F e il rigo D3 del quadro D, in virtù del nuovo regime delle locazioni brevi (Dl 50/2017)
  • modificato il quadro C per adeguarlo alle novità relative allo speciale regime agevolativo previsto per i premi di risultato e welfare aziendale
  • previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismicieffettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico
  • previste percentuali di detrazione maggiori per alcune spese relative a interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.
  • aumentato a 717 euro il limite delle spese d’istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione
  • per gli anni d’imposta 2017 e 2018, il requisito della distanza, previsto per fruire della detrazione del 19% dei canoni di locazione, si intende rispettato anche se l’Università è situata all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate
  • limitatamente agli anni 2017 e 2018, sono detraibili le spese sanitarie sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del registro nazionale di cui all’articolo 7 del Dm 8 giugno 2001 del ministro della Sanità, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti
  • inserito il nuovo elenco dei partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del 2‰ dell’Irpef trasmesso dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

 

 

La dichiarazione dei sostituti d’imposta

 

Oltre agli adeguamenti normativi, il modello 770/2018 – approvato con le relative istruzioni  –  (provvedimento 15 gennaio 2018) è caratterizzato da ritocchi finalizzati ad alleggerire ulteriormente i sostituti d’imposta tenuti all’adempimento dichiarativo. In sintesi, queste, le principali novità:

 

 

  • è stata riformulata la sezione dell’invio del frontespizio per permettere la trasmissione di più flussi di ritenute all’interno della dichiarazione da parte di professionisti diversi
  • il quadro SK si adegua alla disposizione del decreto Mef del 26 maggio 2017 secondo cui gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%
  • il quadro SX è stato modificato per consentire una più puntuale quadratura delle compensazioni dei crediti effettuate nel modello F24.

 

 

Nuovo format per Cupe

 

Si adegua alle modifiche apportate dal decreto Mef dello scorso 26 maggio, il nuovo schema di certificazione degli utili e dei proventi equiparati corrisposti (Cupe). Approvato, insieme alle relative istruzioni, con il provvedimento 12 gennaio del direttore dell’Agenzia delle entrate, prende il posto del precedente.

 

In particolare, in base alle nuove disposizioni, gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%, se relativi a:

 

 

  • partecipazioni in soggetti residenti in Italia
  • partecipazioni in soggetti residenti in Paesi della white list
  • partecipazioni quotate in società residenti in Paesi della black list
  • partecipazioni non quotate in società residenti in Paesi della black list per i quali sia stata presentata istanza di interpello in base all’articolo 167 del Tuir.

 

 

Il Cupe rilasciato deve seguire esattamente lo schema approvato. È ammessa, invece, una veste grafica diversa e la sottoscrizione attraverso sistemi di elaborazione automatica. Le certificazioni consegnate precedentemente alla data del provvedimento sono valide sempre che contengano i dati previsti dalla versione aggiornata.

 

Iva ordinario, base e…

 

Conclusa la fase di rodaggio anche per i due modelli Iva/2018 (provvedimento 15 gennaio 2018), l’ordinario (istruzioni) e il base (istruzioni). Le nuove di quest’anno investono il frontespizio e, come sempre, i quadri coinvolti dalle novità normative. In particolare, dalla pagina dedicata ai dati anagrafici è stato eliminato il campo per la firma del rappresentante dell’ente o della società controllante in caso di liquidazione Iva di gruppo: la legge di bilancio 2017 ha, infatti, abrogato la disposizione che prevedeva la presentazione, da parte della controllante, delle dichiarazioni annuali delle controllate.

 

In più, dato che dal 2018 non sarà più possibile comunicare l’opzione, inviando il modello ad hoc (Iva 26), le controllanti potranno indicare la scelta per l’esercizio congiunto direttamente nel quadro VGdella dichiarazione annuale. Nello stesso quadro, da un lato sono stati eliminati i campi utili a identificare le partecipanti, dall’altro sono stati introdotti due nuovi spazi, “ingresso” e “fuoriuscita” per gestire i casi di adesione o abbandono sin dall’inizio di ciascun anno d’imposta. Sempre nell’ambito dell’Iva di gruppo, nel quadro VX sono stati previsti nuovi righi (VX7 e VX8) dove le controllate possono riportare l’Iva dovuta o a credito da trasferire alla controllante. Nel quadro VK è stato aggiunto il rigo VK28 per l’indicazione dei dati relativi all’acconto, che ciascuna società partecipante comunica alla controllante per il calcolo dell’acconto complessivo.

 

Fuori dal “gruppo”

 

Per l’esposizione delle cessioni e degli acquisti effettuati con lo split payment, riguardanti non solo le pubbliche amministrazioni ma anche i soggetti elencati al nuovo comma 1-bis dell’articolo 17-ter del Dpr 633/1972, nel quadro VJ è stato rinominato il rigo VJ18. E ancora, VH, da quest’anno, va compilato esclusivamente per inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (risoluzione 104/2017). Il quadro VL, al rigo VL30, oltre all’imposta versata risultante dalle liquidazioni periodiche, accoglie un nuovo campo per l’indicazione dell’importo dovuto. Il maggiore dei due importi partecipa al conguaglio Iva annuale.

 

Infine, nel quadro VO, è stato inserito il rigo VO26, che le imprese minori devono utilizzare per comunicare l’opzione finalizzata a tenere i registri Iva senza le annotazioni relative a incassi e pagamenti. Per chiudere l’argomento Iva, con provvedimento sempre del 15 gennaio, è approvato invece, con le istruzioni, il modello Iva 74-bis quello riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori che entro quattro mesi dalla nomina devono dichiarare i dati Iva relativi alla parte dell’anno d’imposta antecedente l’apertura della procedura concorsuale.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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